Un individuo si è visto revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena dal giudice dell'esecuzione a seguito di una nuova condanna. L'imputato ha presentato ricorso, sostenendo che la competenza fosse del giudice di cognizione e che il beneficio fosse ormai 'intangibile'. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che la revoca della sospensione condizionale è un atto dovuto e di competenza del giudice dell'esecuzione qualora non sia già stata disposta nella fase precedente, come previsto dalla legge.
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