La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un imprenditore per reati tributari legati all'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il ricorrente contestava l'applicazione delle pene accessorie in appello, ritenendola una violazione del divieto di reformatio in peius. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che le pene accessorie, essendo effetti penali automatici della condanna, possono essere applicate d'ufficio dal giudice di secondo grado. Inoltre, la Corte ha respinto le doglianze sulla responsabilità penale e sulla mancata concessione di attenuanti, giudicandole generiche e meramente riproduttive dei motivi d'appello.
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