Il conducente di un motociclo tampona un ciclomotore, ferendo la vittima con prognosi di dieci giorni. Dopo l'impatto, l'uomo si allontana con il pretesto di parcheggiare, senza fornire le proprie generalità e omettendo l'assistenza. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del conducente, confermando la condanna per lesioni personali e omissione di soccorso. I giudici escludono la particolare tenuità del fatto a causa dell'alto grado di colpa, consistito nel sorpasso di veicoli incolonnati, e della condotta dolosa successiva all'incidente. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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