La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 46109/2023, ha corretto un errore materiale contenuto in una sua precedente sentenza. L'errore consisteva nell'omessa statuizione sulla liquidazione delle spese legali a favore delle parti civili costituite, nonostante il ricorso dell'imputata fosse stato dichiarato inammissibile. La Corte ha stabilito che tale omissione è un errore materiale emendabile, in quanto la condanna alle spese è una statuizione accessoria e obbligatoria. Di conseguenza, ha disposto l'integrazione del dispositivo della sentenza originaria, aggiungendo la condanna al pagamento di euro 4.000,00 per le spese processuali.
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