Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore, precisione e una profonda conoscenza delle norme procedurali. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. L’ordinanza n. 6065/2024 della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e l’infondatezza dei motivi possano portare a una declaratoria di inammissibilità, chiudendo le porte a un esame nel merito della vicenda.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, condannato nei gradi di merito, decideva di rivolgersi alla Suprema Corte, affidando le proprie speranze a tre distinti motivi di doglianza. Questi motivi spaziavano da presunte irregolarità nella formazione della prova testimoniale a una critica sulla valutazione della sua condotta, fino al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
I Motivi del Ricorso e le Ragioni di un ricorso inammissibile
L’analisi della Corte si concentra sulla validità dei motivi presentati, che costituiscono il cuore di ogni impugnazione. Vediamo nel dettaglio le censure mosse dalla difesa:
- Violazione delle norme sulla testimonianza: Il ricorrente lamentava che, durante la deposizione della persona offesa, fosse stata data lettura integrale di una relazione di servizio redatta in precedenza dal testimone stesso, in presunta violazione dell’art. 499, comma 5, c.p.p., che regola le modalità di contestazione e ausilio alla memoria del teste. Inoltre, si contestava la natura suggestiva delle domande formulate.
- Errata qualificazione della condotta: Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva erroneamente interpretato il comportamento dell’imputato come minaccioso e oppositivo, mentre si sarebbe trattato di un contegno meramente dispregiativo. Il ricorso, tuttavia, si limitava a trascrivere pedissequamente gli atti precedenti senza individuare specifiche lacune motivazionali nella sentenza impugnata.
- Mancato riconoscimento di benefici: L’ultimo motivo criticava la decisione dei giudici di merito di non concedere le attenuanti atipiche e la sospensione condizionale della pena, basandosi su una generica affermazione del modesto disvalore penale di precedenti condanne.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una conclusione netta: il ricorso inammissibile. Le motivazioni della decisione sono un’importante lezione di tecnica processuale.
Sul primo motivo, i giudici hanno rilevato che la difesa non aveva sollevato alcuna obiezione durante l’esame testimoniale, rendendo la doglianza tardiva. In ogni caso, la Corte ha chiarito che l’art. 499 c.p.p. non vieta la consultazione totale degli scritti redatti in precedenza, essendo indifferente che l’aiuto alla memoria sia parziale o completo. Di conseguenza, il motivo è stato ritenuto non consentito.
Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato e redatto con una tecnica non ammessa. La Cassazione ha sottolineato che non è sufficiente trascrivere gli atti precedenti; è necessario individuare con precisione i “vuoti decisori” e le pretermissioni rilevanti nella sentenza che si impugna. Nel merito, la Corte ha confermato la valutazione dei giudici precedenti, ritenendo che frasi come “ti faccio vedere cosa vi succede a tutti e due”, unite al riferimento al proprio ruolo pubblico (“se non lo hai capito sono assessore”), avessero un contenuto inequivocabilmente intimidatorio e non solo dispregiativo.
Infine, anche il terzo motivo è stato bocciato per genericità. La difesa non ha fornito argomenti specifici e pertinenti che potessero orientare diversamente la valutazione discrezionale del giudice riguardo alle attenuanti e alla sospensione della pena, limitandosi a un’affermazione apodittica e non circostanziata.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Corte ha invece escluso la condanna alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, poiché il loro contributo difensivo non è stato decisivo per l’esito del giudizio.
Questo caso ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a ricorsi che presentano vizi specifici e legalmente previsti. La genericità, la manifesta infondatezza o la proposizione di motivi non consentiti dalla legge trasformano l’impugnazione in un atto destinato al fallimento, con inevitabili costi per chi lo promuove.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non sono consentiti dalla legge (come contestazioni sui fatti già accertati), sono manifestamente infondati, oppure sono formulati in modo generico senza individuare specifiche critiche o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
È consentito a un testimone leggere integralmente un documento scritto da lui in precedenza durante la deposizione?
Secondo l’interpretazione fornita dalla Corte in questa ordinanza, l’art. 499 comma 5 c.p.p. consente a un testimone di avvalersi di scritti per aiutare la memoria, e la norma non fa distinzione tra una consultazione parziale o totale del documento. Pertanto, tale modalità non costituisce di per sé una violazione, soprattutto se la difesa non solleva obiezioni al momento dell’esame.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo è considerato generico quando non articola critiche specifiche e puntuali contro la decisione impugnata, ma si limita, ad esempio, a trascrivere atti precedenti o a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza spiegare perché la motivazione del giudice di merito sarebbe errata, illogica o carente.