La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7988/2025, ha dichiarato inammissibile un ricorso contro un'ordinanza che rigettava un reclamo ex art. 410-bis c.p.p. La Corte ha ribadito che tali ordinanze non sono impugnabili, salvo il caso di abnormità, qui escluso. Inoltre, ha specificato che la qualifica di 'avente diritto economico' di una società non conferisce lo status di parte offesa e il relativo diritto a ricevere notifiche processuali.
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