Un venditore è stato condannato per il reato di truffa per aver venduto un'auto inesistente, fingendo di possedere un autosalone e incassando quarantamila euro, per poi simulare falsi rimborsi. La difesa ha fatto ricorso in Cassazione lamentando, tra l'altro, il mancato rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, la cui richiesta era stata inviata via PEC. La Suprema Corte ha chiarito che l'invio telematico della richiesta impone al difensore l'onere di verificare l'effettiva ricezione da parte della cancelleria. Poiché il ricorso non era inammissibile, la Cassazione ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, annullando la condanna penale ma confermando le statuizioni civili e la condanna al risarcimento delle spese in favore della vittima.
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