Un avvocato ha ricevuto dalla propria cliente un compenso aggiuntivo, concordato in caso di vittoria della causa, senza emettere la relativa fattura fiscale. Il professionista sosteneva che tale somma, definita "palmario", costituisse una semplice regalia e non fosse soggetta a tassazione. L'Ordine professionale ha sanzionato il legale con la censura per violazione delle norme deontologiche. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, confermando che la fatturazione del palmario è sempre obbligatoria. Questo importo rappresenta infatti una componente del compenso professionale, legata all'esito favorevole della lite, e non un regalo spontaneo. Di conseguenza, l'omessa emissione del documento fiscale costituisce un illecito disciplinare permanente, lesivo del dovere di correttezza e lealtà fiscale che grava su ogni professionista.
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