Un uomo, accusato di far parte di un'associazione per il traffico di droga, impugna la sua carcerazione basata su prove da chat criptate (Sky-Ecc, Encrochat). Tali dati erano stati ottenuti dalle autorità francesi tramite un Ordine di Indagine Europeo. La difesa sosteneva l'inutilizzabilità della prova, poiché le modalità di acquisizione francesi erano segrete e non verificabili. La Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiave: grazie al mutuo riconoscimento tra Stati UE, la legittimità delle prove raccolte all'estero si presume. La procedura di raccolta è regolata dalla legge dello Stato che esegue l'indagine (Francia) e il giudice italiano non deve verificarla, salvo palesi violazioni dei diritti fondamentali. La prova è quindi pienamente valida.
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