Un istituto di credito ha chiesto a dei garanti il pagamento del debito di una società loro garantita. I garanti si sono opposti chiedendo la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., sostenendo che la banca avesse concesso ulteriore credito pur conoscendo il dissesto della debitrice. A seguito di verdetto sfavorevole, i garanti hanno impugnato sia la sentenza di primo grado sia l'ordinanza d'appello, senza però separare i motivi di ricorso relativi ai due diversi provvedimenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: i garanti non hanno dimostrato che la banca conoscesse il peggioramento economico della società al momento dei finanziamenti, né che avesse concesso nuovo credito dopo il rilascio delle garanzie. Inoltre, i garanti avevano il dovere e la possibilità di informarsi autonomamente sulla società. I garanti perdono la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese di lite.
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