L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un contribuente la perdita dell'agevolazione prima casa per non aver trasferito la propria residenza nel Comune dell'immobile acquistato entro il termine di diciotto mesi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che il termine di diciotto mesi ha natura perentoria (rigida e obbligatoria) e non semplicemente sollecitatoria (indicativa). Il mancato trasferimento della residenza comporta la decadenza automatica dal beneficio fiscale, a meno che il ritardo non sia dovuto a una causa di forza maggiore. Si tratta di un evento imprevedibile, inevitabile e non imputabile all'acquirente, sopravvenuto dopo l'acquisto. La Suprema Corte ha quindi cassato la decisione precedente, rinviando il caso ai giudici di merito per verificare l'effettiva presenza di tali impedimenti straordinari.
Continua »