Un contribuente, condannato per reati fiscali, si opponeva alla confisca di somme sul proprio conto corrente, sostenendo provenissero esclusivamente dalla sua pensione. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza. La Corte di Cassazione, anziché dichiarare inammissibile il ricorso, lo ha riqualificato come opposizione all'esecuzione, rinviando gli atti al giudice di primo grado per una trattazione nel merito, in applicazione del principio del 'favor impugnationis'.
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