Un avvocato, difensore di un cliente ammesso al gratuito patrocinio, vince l'opposizione contro il mancato pagamento dei suoi compensi. Tuttavia, il tribunale omette di liquidare le spese del giudizio di opposizione. La Corte di Cassazione stabilisce che l'avvocato, agendo a tutela di un proprio diritto, ha pieno diritto alla liquidazione delle spese giudizio opposizione a carico della parte soccombente, in questo caso il Ministero della Giustizia, secondo le regole generali del codice di procedura civile.
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