Un avvocato, difensore di un cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ottiene un decreto per la liquidazione dei compensi. A causa di un errore nella comunicazione telematica, il legale non riceve la notifica del provvedimento e richiede una seconda liquidazione per la stessa attività. Il tribunale emette il nuovo decreto e versa il pagamento, ma in seguito revoca l'atto dopo aver accertato la presenza del provvedimento originario. Il professionista propone ricorso sostenendo la nullità della prima decisione per difetto di comunicazione. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Il vizio nella notifica non rende nullo o inesistente il primo provvedimento. Di conseguenza, l'esistenza del primo decreto preclude qualsiasi duplicazione della liquidazione per il medesimo incarico professionale.
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