La Corte di Cassazione ha stabilito che un creditore, durante il giudizio di opposizione stato passivo, può modificare la sua domanda da ammissione con riserva a piena e incondizionata, senza che ciò costituisca una domanda nuova (mutatio libelli). Il caso riguardava un socio di minoranza che chiedeva il risarcimento danni alla società controllante, poi finita in amministrazione straordinaria. La Corte ha chiarito che, se i fatti costitutivi del credito rimangono gli stessi, il tribunale deve esaminare il merito della richiesta e non dichiararla inammissibile.
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