Una società veicolo, creditrice cessionaria, ha proposto opposizione allo stato passivo contro il fallimento di un'impresa edile per ottenere l'ammissione di crediti derivanti da mutui fondiari e un conto corrente. Il Tribunale ha respinto la richiesta poiché la creditrice non ha indicato specificamente nell'atto introduttivo i documenti a supporto, producendoli tardivamente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che, nell'opposizione allo stato passivo, tutti i documenti devono essere indicati dettagliatamente nel ricorso iniziale a pena di decadenza, anche se già presenti nel fascicolo informatico della procedura fallimentare. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a sanzioni per lite temeraria.
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