Una creditrice, socia di una s.r.l., propone opposizione allo stato passivo del fallimento dell'acquirente di un immobile, chiedendo l'ammissione di un ingente credito derivante da un'azione revocatoria vinta. Il Tribunale accoglie la domanda solo per una minima parte, ma condanna l'opponente a pagare metà delle spese legali. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, stabilisce che in caso di accoglimento parziale della domanda si configura una soccombenza reciproca. Di conseguenza, la parte parzialmente vittoriosa non può mai essere condannata al pagamento delle spese processuali, che vanno invece interamente compensate tra le parti.
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