Il Giudice per le indagini preliminari ha disposto l'archiviazione di un procedimento per truffa. La Persona Offesa ha proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza, lamentando la mancata fissazione dell'udienza camerale e l'erronea valutazione della tardività della sua opposizione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in seguito alle riforme legislative, l'ordinanza che decide sull'opposizione alla richiesta di archiviazione non è autonomamente impugnabile per cassazione, salvo il caso di abnormità dell'atto, qui non sussistente. Di conseguenza, la Persona Offesa è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
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