L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nel settore dei rottami. La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini delle imposte sui redditi, i costi di tali operazioni sono deducibili se reali e conformi alle regole generali. Tuttavia, ai fini IVA, il sistema del reverse charge non protegge l'acquirente che non dimostri di aver agito con la diligenza di un operatore accorto, non bastando la natura complessa del mercato di riferimento. Inoltre, la Corte ha confermato la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento per la presenza di violazioni penali, indipendentemente dall'avvio dell'azione penale. Le sentenze d'appello sono state cassate con rinvio.
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