L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società l'indebita detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di una frode carosello. Nonostante la presenza di indizi pesanti, quali la sede comune tra fornitore e cliente, legami familiari e condivisione di strumenti informatici, i giudici di merito avevano annullato l'accertamento ritenendo non provata la consapevolezza della frode. La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza, stabilendo che il giudice deve valutare gli indizi non in modo isolato, ma nella loro complessità globale. La mancata analisi di elementi gravi, precisi e concordanti viola le norme sulle presunzioni, poiché la consapevolezza del contribuente può essere desunta proprio da tali circostanze sintomatiche.
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