L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un'impresa di pelletteria la detrazione di costi e IVA relativi a fatture emesse da ditte ritenute "cartiere", configurando l'ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, chiarendo le regole sull'onere della prova. Spetta inizialmente all'Amministrazione Finanziaria dimostrare, anche tramite indizi e presunzioni semplici (come la mancanza di dipendenti o attrezzature dei fornitori), la fittizietà delle transazioni. Una volta forniti questi indizi, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni. La Corte ha stabilito che la regolare contabilità o i pagamenti formali non bastano a superare la contestazione, poiché facilmente falsificabili, e che la buona fede del contribuente non è configurabile se le prestazioni non sono mai state eseguite. La sentenza d'appello favorevole al contribuente è stata quindi cassata con rinvio.
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