L'Amministrazione Finanziaria ha rettificato le imposte di un'Associazione Sportiva, contestando la sovrafatturazione di sponsorizzazioni e disconoscendo le agevolazioni fiscali per omessa contabilità. I giudici di merito avevano ridotto le imposte e l'IVA basandosi sui prelievi in contanti non giustificati, ritenendoli prova di ricavi fittizi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco. La Corte ha chiarito che, per le imposte dirette, spetta al contribuente dimostrare il legame tra ricavi fittizi e costi indeducibili. Inoltre, ai fini IVA, si applica il rigoroso principio di cartolarità: l'imposta indicata in fattura è sempre dovuta per intero, anche se l'operazione è parzialmente inesistente. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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