La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6032/2023, ha rigettato il ricorso di un contribuente contro un avviso di accertamento per operazioni inesistenti. L'ordinanza ribadisce un principio fondamentale: una volta che l'Amministrazione Finanziaria fornisce un quadro di presunzioni gravi, precise e concordanti sull'inesistenza delle operazioni, l'onere della prova si sposta sul contribuente. Quest'ultimo deve dimostrare l'effettiva esistenza delle transazioni, non essendo sufficiente la sola regolarità formale della contabilità. La Corte ha anche confermato l'autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, rendendo irrilevante una precedente assoluzione del contribuente.
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