La Corte di Cassazione, con un'ordinanza di correzione, chiarisce che il raddoppio del contributo unificato si applica anche agli enti pubblici non statali. La decisione si fonda sulla distinzione tra amministrazioni dello Stato, beneficiarie della 'prenotazione a debito', e altri enti pubblici che, in assenza di una norma specifica, sono tenuti al versamento in caso di rigetto del ricorso. Il provvedimento corregge un precedente errore materiale, affermando la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo.
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