La Corte di Cassazione ha esaminato un ricorso riguardante il pagamento di onorari professionali richiesti da un avvocato a un istituto bancario. Il Tribunale aveva inizialmente revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal legale, ritenendo valida l'opposizione della banca nonostante fosse stata introdotta con atto di citazione anziché con ricorso. La Suprema Corte ha confermato la tempestività dell'opposizione basata sulla data di notifica, ma ha annullato l'ordinanza per un grave vizio procedurale: la causa, soggetta a decisione collegiale, era stata discussa solo davanti al giudice istruttore e non davanti all'intero collegio, violando il principio di collegialità e immutabilità del giudice.
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