Una società ha contestato l'importo di alcune bollette elettriche, sostenendo un malfunzionamento del contatore. I giudici di merito e la Corte di Cassazione hanno respinto la richiesta, chiarendo che l'onere della prova bollette grava inizialmente sull'utente. Quest'ultimo deve fornire elementi specifici e concreti per contestare i consumi (es. confronto con bollette passate), altrimenti la sua contestazione è considerata generica e inefficace. Solo a fronte di una contestazione circostanziata, l'onere si sposta sul fornitore, che dovrà dimostrare il corretto funzionamento del contatore.
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