L'Imputata, accusata del furto di 18 kg di punte di formaggio ai danni di un'Azienda, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione dell'estinzione del reato per condotte riparatorie. L'Imputata aveva infatti formulato un'offerta risarcitoria informale, rifiutata dall'Azienda per politica aziendale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che, in caso di rifiuto della vittima, l'applicazione delle condotte riparatorie richiede necessariamente la formulazione di un'offerta reale formale secondo le regole del codice civile, eseguita prima dell'apertura del dibattimento. Di conseguenza, l'offerta informale non è sufficiente per estinguere il reato o per ottenere le attenuanti generiche, confermando la condanna dell'Imputata al pagamento delle spese processuali.
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