Un gestore ferroviario ha richiesto la restituzione di alcune aree occupate abusivamente lungo una linea ferroviaria dismessa. La Comunità Montana si è opposta, contestando il diritto del gestore di agire in giudizio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del gestore, confermando che l'azione di rilascio ha natura reale. Questo significa che solo il legittimo proprietario del bene può avviarla. Nel caso specifico, i beni erano stati trasferiti alle Regioni in base alla legge sul trasporto pubblico locale. Di conseguenza, il semplice gestore, pur avendo la disponibilità materiale dei beni, non possiede la titolarità per richiederne la restituzione in tribunale. Il gestore ferroviario perde la causa ed è condannato a pagare le spese legali.
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