La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4164/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso riguardante il reato di occultamento scritture contabili. È stato ribadito che, trattandosi di reato permanente, la prescrizione decorre non dal momento dell'occultamento, ma dalla data dell'accertamento fiscale. Rigettata anche la doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in quanto la valutazione del giudice di merito è insindacabile se correttamente motivata.
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