Una società ometteva di riportare un cospicuo credito IVA nella dichiarazione di un anno, inserendolo solo in quella successiva. L'Agenzia delle Entrate contestava l'utilizzo di tale credito. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32850/2024, ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando che l'errore formale non pregiudica il diritto sostanziale alla detrazione del credito IVA, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti sostanziali e il credito venga riportato entro la dichiarazione del secondo anno successivo.
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