La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20538/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società e dei suoi soci, falliti nonostante un concordato preventivo omologato. La Corte ha stabilito che l'effetto liberatorio del concordato era condizionato all'effettivo pagamento di una percentuale minima (45%) ai creditori. Avendo la società pagato solo il 3,94% in quasi dieci anni, la successiva dichiarazione di fallimento è stata ritenuta legittima, poiché la promessa di pagamento non è un mero auspicio, ma un risultato da garantire.
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