La Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità della decisione di un Giudice dell'esecuzione che fissa in cinque anni il termine per adempiere all'obbligo di risarcimento del danno, condizione per la sospensione condizionale della pena. Il caso nasceva dall'omissione del giudice di primo grado di specificare tale termine. La Procura aveva impugnato la decisione del Giudice dell'esecuzione, ritenendo il termine quinquennale troppo lungo e tale da vanificare la finalità della pena. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che il termine di cinque anni non comporta l'automatica estinzione del reato in caso di inadempimento, ma, al contrario, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.
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