L'Imputato, condannato per truffa aggravata a due anni di reclusione e 600 euro di multa, ha proposto ricorso lamentando la mancata motivazione sul superamento del minimo edittale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, ai fini della determinazione della pena, se la sanzione non si discosta eccessivamente dal minimo edittale, l'obbligo di motivazione è assolto anche sinteticamente. Nel caso specifico, la gravità del fatto, caratterizzato da una capillare organizzazione, e i numerosi precedenti penali dell'Imputato giustificano ampiamente la misura della sanzione applicata, rendendo superfluo un esame dettagliato di altri elementi. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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