Un soggetto sottoposto a obbligo di dimora con un coprifuoco notturno di 15 ore ha richiesto che tale periodo venisse detratto dalla sua pena detentiva. Il giudice di primo grado ha acconsentito, equiparando la misura agli arresti domiciliari. La Procura ha impugnato la decisione. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza, specificando che l'obbligo di dimora non è automaticamente fungibile con la pena. Lo diventa solo se le restrizioni aggiuntive, come il coprifuoco, sono imposte in modo arbitrario ed eccessivo, trasformando di fatto la misura in una detentiva, una valutazione che il giudice precedente non aveva compiuto correttamente.
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