La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un indagato per reati tributari a causa della sopravvenuta carenza di interesse. Originariamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza cautelare. Tuttavia, durante il procedimento, il G.I.P. ha sostituito la misura con l'obbligo di dimora. Tale mutamento ha determinato la cessazione della materia del contendere, portando i giudici di legittimità a escludere anche la condanna alle spese processuali, non essendo l'inammissibilità imputabile a colpa della parte.
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