L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha notificato a un bookmaker estero un avviso di accertamento per il mancato pagamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2011, ritenendolo responsabile in solido con il gestore del centro trasmissione dati operante in Italia. La società ha impugnato l'atto lamentando, tra l'altro, la mancata traduzione in lingua inglese e la violazione dei principi di non discriminazione dell'Unione Europea. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'imposta si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia, indipendentemente dalla loro sede. Inoltre, l'impugnazione dell'atto sana qualsiasi vizio di notifica o di lingua per raggiungimento dello scopo, e non sussiste alcuna discriminazione tra operatori nazionali ed esteri.
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