La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13915 del 2024, ha ribadito i limiti stringenti per l'impugnazione di una sentenza di patteggiamento. Un imputato aveva presentato ricorso lamentando aspetti legati al trattamento sanzionatorio e alla motivazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che il cosiddetto ricorso patteggiamento è consentito solo per i motivi tassativamente elencati dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, tra i quali non rientrano le censure sulla quantificazione della pena o sulla motivazione.
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