Un Notaio ha impugnato un avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate che richiedeva imposte ipotecarie e catastali fisse per una cessione immobiliare soggetta a IVA, parte di un programma di edilizia pubblica. I giudici di merito avevano riconosciuto le agevolazioni fiscali immobiliari, applicando il principio di alternatività IVA/Registro. La Cassazione, invece, ha cassato la sentenza. Ha stabilito che le agevolazioni fiscali per l'edilizia residenziale pubblica non si estendono agli atti soggetti a IVA, poiché la norma va interpretata in modo restrittivo. Il principio di alternatività non comporta l'esenzione totale, ma l'applicazione dell'imposta in misura fissa.
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