Una contribuente ha contestato una cartella di pagamento sostenendo l'invalidità delle sentenze presupposte, a causa di una notifica dell'atto di appello al suo precedente difensore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che una notifica nulla, come quella effettuata a un avvocato sostituito, si differenzia dalla notifica inesistente. Tale vizio, se non eccepito tempestivamente, viene sanato dal passaggio in giudicato della sentenza, che non può più essere messa in discussione.
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