Una società si opponeva al pagamento di oneri condominiali per lavori di consolidamento statico, ritenendo di esserne esclusa. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che tali spese, riguardando l'intero edificio, vanno ripartite tra tutti i condomini. Inoltre, ha stabilito che una delibera condominiale annullabile per errata ripartizione delle spese deve essere impugnata con apposita domanda riconvenzionale entro 30 giorni, non essendo sufficiente una semplice eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
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