La Corte d'Appello ha esaminato un'impugnazione contro un lodo arbitrale derivante da un contratto del 1969. La Corte ha accolto l'appello, dichiarando la nullità del lodo arbitrale perché la clausola compromissoria originale era affetta da un vizio insanabile. In particolare, la clausola è stata ritenuta nulla perché, in violazione della legge all'epoca vigente (art. 820 c.p.c.), non specificava il numero degli arbitri né le modalità per la loro nomina. Di conseguenza, l'intero procedimento arbitrale e la relativa decisione sono stati invalidati, con la condanna della parte soccombente al pagamento di tutte le spese legali.
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