Un imputato ricorre in Cassazione lamentando una notifica nulla del decreto di citazione a giudizio, che gli avrebbe precluso l'accesso a riti alternativi. La Corte Suprema rigetta il ricorso, specificando che l'errore nella procedura di notificazione costituisce una nullità a regime intermedio, non assoluta. Tale vizio è stato sanato poiché non eccepito tempestivamente dal difensore alla prima udienza e superato dalla successiva comparizione dell'imputato, che ha dimostrato la sua conoscenza del procedimento, escludendo un pregiudizio effettivo al diritto di difesa.
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