La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso di un imputato, chiarendo i rigidi limiti del giudizio di legittimità. Vengono respinti i motivi relativi a presunti vizi di notifica, considerati sanati perché non eccepiti tempestivamente, e le censure sulla ricostruzione dei fatti, in quanto non consentite in sede di Cassazione. La decisione sottolinea che non è possibile introdurre questioni nuove, come la mancanza di querela o la richiesta di riqualificazione del reato, se non sollevate nei precedenti gradi di giudizio.
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