Nel corso di un processo per reati di droga e armi, i difensori degli imputati avevano richiesto tempestivamente via PEC la trattazione orale in appello. Nonostante la richiesta, a causa di successivi rinvii d'ufficio, la Corte d'Appello ha deciso il caso con rito cartolare (scritto), ritenendo tardiva l'istanza non reiterata. La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la richiesta di trattazione orale in appello, una volta presentata validamente per la prima udienza, si riferisce all'intero procedimento e non deve essere ripetuta ad ogni rinvio. Di conseguenza, lo svolgimento del processo in forma scritta ha violato il principio del contraddittorio, determinando una nullità insanabile. La sentenza è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
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