Una società committente lamentava il malfunzionamento di un impianto realizzato da un'altra impresa, difetto riconducibile a un componente progettato dalla committente stessa. La Corte di Cassazione ha chiarito che la responsabilità dell'appaltatore non è automaticamente esclusa in questi casi. L'appaltatore, infatti, ha il dovere professionale di verificare il progetto e segnalare eventuali errori evidenti. Può essere considerato un mero esecutore ('nudus minister'), e quindi esente da colpa, solo se dimostra di aver avvisato il committente delle criticità e di aver proceduto solo a seguito della sua insistenza. La sentenza è stata cassata con rinvio per una nuova valutazione.
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