La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un proprietario che chiedeva il risarcimento danni a un geometra incaricato come **direttore dei lavori**. Il ricorrente lamentava vizi e difetti nell'immobile, ma i giudici di merito hanno accertato che la gestione del cantiere era stata avocata direttamente dalla committenza, che aveva affidato l'esecuzione materiale delle opere a un familiare, esautorando di fatto il professionista. La Suprema Corte ha ribadito che non è possibile richiedere un nuovo esame dei fatti in sede di legittimità, confermando che il tecnico, ridotto a 'nudus minister' dalla condotta del cliente, non può essere ritenuto responsabile per l'omessa vigilanza su lavori che non gli è stato permesso di controllare.
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