Un liquidatore ha impugnato la dichiarazione di fallimento sostenendo la nullità della notifica, ricevuta presso la sua residenza anziché presso la sede legale. La Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che la notifica legale rappresentante è un'opzione alternativa e pienamente valida, non subordinata a un tentativo infruttuoso presso la sede della società, come previsto dall'art. 145 c.p.c. dopo la riforma del 2005. L'impugnazione, presentata oltre i termini, è stata quindi dichiarata inammissibile.
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