Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa al bollo auto, ma i giudici di merito hanno dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Secondo la Commissione Tributaria Regionale, la notifica del ricorso tributario era avvenuta oltre il termine di sessanta giorni. Il contribuente ha però eccepito che la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario era avvenuta tempestivamente, entro la scadenza legale. La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, ha disposto l'acquisizione del fascicolo d'ufficio per verificare la reale data di consegna dell'atto all'UNEP, applicando il principio della scissione degli effetti della notificazione, fondamentale per garantire il diritto di difesa del notificante.
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