Un contribuente ha impugnato un estratto di ruolo relativo a cinque cartelle di pagamento, lamentando la mancata notifica degli atti originari. Mentre il primo grado aveva accolto il ricorso, la Commissione Tributaria Regionale ha ribaltato la decisione, dichiarando l'estratto di ruolo un atto non autonomamente impugnabile. La Corte di Cassazione, investita della questione, ha rilevato la complessità del tema e la mancanza di orientamenti giurisprudenziali univoci sul punto specifico, decidendo di rinviare la causa alla sezione tributaria per un esame più approfondito sulla legittimità dell'azione basata sull'estratto di ruolo.
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