La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un professionista contro un'intimazione di pagamento, confermando la validità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto. I giudici hanno chiarito che la notifica per irreperibilità relativa, eseguita ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. a causa della temporanea assenza del destinatario, non richiede le ricerche preventive previste per l'irreperibilità assoluta. Inoltre, tale notifica si perfeziona per il destinatario decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, anche se non ricevuta. Di conseguenza, l'accertamento è diventato definitivo e la successiva cartella è legittima, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
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